Oggi trovare un posto auto libero è diventato sempre più difficile, spesso si è “costretti” ad occupare gli spazi condominiali dei palazzi limitrofi. Se però tali cortili fanno parte della proprietà comune condominiale, il parcheggio (non autorizzato) risulta ovviamente essere illegittimo.
Per questo motivo oggi molti condomini preferiscono dotarsi di sbarre e cancelli elettrici, azionati con telecomando a distanza, al fine di evitare un posteggio selvaggio da parte di parenti, amici ecc., ma per installare recinzioni come sbarre e cancelli elettrici e simili è però necessaria una assemblea condominiale.
Qual è la maggioranza che l’assemblea deve raggiungere per approvare l’installazione di tali elementi?
La questione dell’installazione dei sistemi di automazione quali cancelli, sbarre, ecc., è un argomento spinoso, non a caso, la stessa Cassazione, ha dato negli ultimi anni soluzioni differenti.
Dapprima si era ritenuto che questo genere di lavori dovessero essere qualificati come “innovazioni” e che, di conseguenza, richiedevano la maggioranza qualificata di un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti ed almeno i 2/3 del valore dell’edificio: risultato questo che, chiunque frequenti le riunioni condiminiali, è tutt’altro che agevole da ottenere.
In seguito, i giudici supremi, accogliendo una tesi più “elastica” e facendo fuoriuscire la sbarra condominiale dal concetto di “innovazioni” (ovvero quei lavori che alterano l’entità sostanziale dell’edificio) per farla invece rientrare in quello di “modificazioni” (ovvero quei lavori che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune, lasciandone immutate la consistenza e la destinazione). Conseguenza di questo cambiamento è stato un abbassamento del quorum necessario per la delibera. L’assemblea di un condominio ha quindi il diritto di decidere l’installazione di un cancello automatico e tale deliberazione richiede la maggioranza semplice, ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Questo perché l’installazione di una sbarra o di un cancello non assume di fatto carattere innovativo, non comportando alcun mutamento di destinazione delle zone condominiali, ma finalizzata a disciplinare l’uso della cosa comune impedendo a terzi estranei l’ accesso indiscriminato al condominio.